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Tarquinia, il Sindaco vieta i “botti di fine anno”

Da poco pubblicata l’ordinanza sindacale 51 del 29/12/2020. Riportiamo a seguire il testo dal sito sel Comune di Tarquinia.

MISUREDI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA E L’INCOLUMITA’ PUBBLICA PER I FESTEGGIAMENTI DEL CAPODANNO 2021
CONSIDERATO che durante la notte di Capodanno è consuetudine festeggiare con lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere e che questi possono provocare danni, anche gravi, e notevole stress agli anziani, ai bambini, ai soggetti cardiopatici, agli animali d’affezione ed alla fauna selvatica nonchè ingenti danni alle cose per il rischio causato da eventuali incendi connessi al loro contatto con sostanze esplosive;

VALUTATO che esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita trattandosi pur sempre di materiali esplodenti che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità sia per chi li maneggia sia per chi ne venisse fortuitamente colpito;

RITENUTO che tali prodotti producono anche inquinamento atmosferico;

RILEVATO che si ritiene necessaria la presente ordinanza nonostante esistano i divieti imposti dal D.L. 172/2020 con coprifuoco dalle ore 22:00 del 31/12/2020 alle ore 05:00 del 01/01/2021, nonché ordinanze del Presidente della Regione Lazio relative all’emergenza COVID-19;

TENUTO CONTO che le giornate interessate dalla presente ordinanza (31/12/2020 e 01/01/2021) sono classificate in “zona rossa” e quindi inibiscono la mobilità sul territorio comunale per motivi diversi da lavoro, salute o necessità;

VISTO il D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017 n.48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città e la circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza prot. n. 4228 del 23 maggio 2017 avente come oggetto “legge 18 aprile 2017 n.48,conversione in Legge con modificazioni, del D.L. 20 febbraio 2017, n.14 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;

VISTO l’art.54 D.lgs. n. 267/2000 così modificato dall’art.8 comma 1 lettera a) D.L. 14/2017 ai sensi del quale il Sindaco adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che i provvedimenti adottati ai sensi D.L. comma 4 concernenti l’incolumità pubblica sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione;

VISTO lo Statuto comunale;
ORDINA : per le motivazioni sopra espresse, il divieto sul territorio comunale per il periodo 31 dicembre 2020 – 01 gennaio 2021: di fare esplodere botti, petardi di qualsiasi tipo, anche se di libera vendita; di fare uso di bombolette di gas oleoresin capsicum (spray al peperoncino); per i titolari degli esercizi pubblici, commerciali alimentari di vendita al dettaglio e ai titolari di distributori automatici, di effettuare la vendita per asporto, dalle ore 19,00 del giorno 31 dicembre 2020, alle ore 08,00 del giorno 01 gennaio 2021, di bevande di qualunque gradazione contenute in bottiglie di vetro o altri contenitori che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità.

INVITA : la cittadinanza al rigoroso rispetto delle disposizioni normative relative all’emergenza COVID-19, con particolare riguardo alle disposizioni che regolano il coprifuoco.

Allegati

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